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Vendita sigarette elettroniche

La sigaretta elettronica è un dispositivo progettato per sostituire i sistemi tradizionali per fumare derivati del tabacco. Ne esistono diversi modelli con caratteristiche differenti, che tendono a simulare sia nell’utilizzo sia a volte anche nell’aspetto il prodotto tradizionale. Ogni dispositivo è composto da un sistema elettronico di vaporizzazione, da batterie ricaricabili, da controlli elettronici e da cartucce contenenti il liquido che viene vaporizzato; il liquido è di norma una miscela composta da acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile o anche assente. La miscela viene fatta vaporizzare, passando dallo stato liquido a quello di vapore, per effetto del calore; il vapore inalato consente di provare un sapore e una sensazione simile a quella provata col fumo di un tradizionale prodotto da tabacco.

Per la vendita di questi articoli bisogna fare una distinzione tra la parte “strumentale”, cioè il dispositivo elettronico, batterie e relativi ricambi, e i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

La vendita della sola parte strumentale non richiede ulteriori adempimenti rispetto a quelli richiesti per l’apertura di una attività commerciale, mentre l’attività di vendita dei prodotti da inalazione di cui sopra è effettuabile in esercizi di vicinato, nelle farmacie e nelle parafarmacie, solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per gli esercizi di vicinato, per effettuare tale attività, è inoltre necessario che vi sia la prevalenza dell’attività di vendita dei prodotti e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio.

N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica relativa alla tipologia distributiva attraverso la quale si esercita.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare una attività di vendita di sigarette elettroniche occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e non aver riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione.
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Requisiti professionali: non sono richiesti specifici requisiti professionali.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto dell’istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutelaambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

Fare riferimento all’Ufficio della Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Fare riferimento all’Ufficio della Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Fare riferimento all’Ufficio della Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Ultima modifica: 31 Ottobre 2023 alle 17:46

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