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Noleggio senza conducente

L’attività di noleggio di veicoli senza conducente è regolamentata dal D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481 .

Ai sensi dell’ Art. 84 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 , Nuovo Codice della Strada, “un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso”.

Oltre all’attività di noleggio di auto e moto, si considerano anche le attività di noleggio di altri mezzi di locomozione come specificato nel Modulo di SCIA.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare un’attività di noleggio senza conducente, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità della sede operativa in cui si intende esercitare l’attività ed eventualmente avere la disponibilità di una rimessa pubblica o privata, all’aperto o al chiuso.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto dell’istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutelaambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 24 Maggio 2024 alle 15:17

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