Lo svolgimento delle lotterie è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei rappresentanti legali degli enti organizzatori di una comunicazione, almeno trenta giorni prima dalla data di svolgimento, al Commissario del Governo competente per territorio, al Sindaco del Comune in cui si svolgerà l’estrazione e agli Uffici regionali dei Monopoli di Stato.
Manifestazioni di sorte locale – lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
Le manifestazioni che possono essere autorizzate sono:
a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a).
L'ufficio responsabile del procedimento è: Comando Polizia Locale, Ufficio Cultura, Sport e Turismo, Ufficio Patrimonio e Demanio, Ufficio Polizia Amministrativa e commercio
Ultima modifica: 5 Novembre 2021 alle 18:11