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Attività insalubre

Il Testo Unico delle leggi sanitarie ( R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ), all’art. 216 recita:

"Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato."

Il D.M. 5 settembre 1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui all’ Art. 216 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 . Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo attività industriali.

L’ Art. 216 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 prevede che:

"Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele."

Pertanto tale adempimento deve essere effettuato tramite il Suap che trasmetterà a Comune, ASL ed ARPA la documentazione.

Il Comune, sentito il parere dell’ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all’interessato. E’ di competenza del Sindaco, sentita preventivamente l’ASL competente, vietare l’attività o assoggettarla a particolari cautele nell’interesse della salute pubblica (art. 217 T.U.LL.SS.).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Non sono previsti requisiti particolari.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 7 Settembre 2021 alle 17:12

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