Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane la Nota 9 ottobre 2017 prot. n. RU 113015 "D.Lgs. n.504/95. Art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall’obbligo di denuncia. Campo di applicazione.".
L’art. 1 c. 178 della L. 4 agosto 2017 n. 124 ha modificato il c. 2 dell’art. 29 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, introducendo dopo le parole: "esercizi di vendita" le seguenti: ", ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,".
Con la nota viene estesa l’esclusione disposta dalla L. n. 124/2017 anche alle attività commerciali al dettaglio in sede fissa, ovvero esercizi di vicinato e medie e grandi strutture.