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Decreto "Sicurezza": obbligo invio notifica preliminare alla Prefettura

07/11/2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 231 del 4 ottobre 2018 il D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.".

Tale D.L. all’art. 26 ha modificato l’art. 99 c. 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nel modo seguente:

"Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno."

Pertanto gli enti territorialmente competenti coinvolti a seguito dell’aggiornamento normativo sono ora i seguenti:

  • ASL
  • Direzione provinciale del lavoro
  • Prefettura

Entrata in vigore del provvedimento: 5 ottobre 2019.

Testo di legge.

Ultima modifica: 7 Novembre 2018 alle 17:30

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