Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017, Supplemento Ordinario n. 3, il D.Lgs. 16 dicembre 2016 n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.".
Entrata in vigore del provvedimento: 14 gennaio 2017.
Il D.Lgs. modifica il D.P.R. 380/2001 sostituendo l’art. 4 comma 1-ter del D.P.R. 380/2001 con il seguente:
1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche’ per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’ abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita’ alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’ abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
Testo di legge.