Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R. n. 40 la L.R. 1 ottobre 2020, n. 22 "Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza da Covid-19) e alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid-19)".
Oltre a modifiche a norme di carattere finanziario numerose sono quelle apportate a recenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, alcune delle quali erano state anche oggetto di impugnazione da parte della Corte Costituzionale.
In particolare spicca l’abrogazione del 4 comma dell’art. 6 bis della L.R. 19/1999, articolo inserito dall’art. 78 della L.R. 29/05/2020 n. 13 il quale aveva inserito tra le "tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte del comune, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile".
Da sottolineare che le suddette tolleranze costruttive non erano ancora esecutive in quanto difettavano della deliberazione della giunta regionale attuativa.
Viene inoltre integrato l’articolo 53 della L.R. 29/05/2020 n. 13, che introduce l’obbligo per "occupazioni di suolo pubblico a favore dei gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" di rispettare comunque le norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.
Abrogato anche il 3 comma dell’art. 60, "Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali", della L.R. 29/05/2020 n. 13 che impediva di richiedere ulteriore documentazione, oltre a quella indicata nel medesimo art. 60, nelle conferenze di copianificazione.
Altra importante integrazione è quella apportata all’art. 64, sempre della L.R. 29/05/2020, che aggiunge disposizioni cautelative negli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, su edifici puntualmente individuati dal P.R.G. ai sensi dell’articolo 24, comma 4, lettera b), numero 2, della L.R. 56/1977: come disposto potranno essere eseguiti anche con diversa sagoma ma comunque "nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente".
Abrogati anche l’art. 63 che estendeva le casistiche delle modifiche al P.R.G. che non costituiscono variante, l’art. 84 che estendeva al 30 novembre 2020 le scadenze dei documenti attestanti la regolarità contributiva in scadenza al 15 giugno 2020 e l’art. 85 che prevedeva deroghe "acustiche" nella realizzazione di residenze socio-assistenziali e case di cura e di riposo.
Entrata in vigore del provvedimento: 2 ottobre 2020.