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Attività autoriparatore: aggiornamenti requisiti professionali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 302, S.O. n. 62, del 29 dicembre 2017 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.", sono state apportate modifiche relativamente al requisito professionale per autoriparatore.

In particolare il comma 1132 dell’art. 1 riporta:

  1. (1-ter) Per le imprese di autoriparazione, gia’ iscritte nel
    registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e
    abilitate per una o piu’ attivita’ di cui all’articolo 1, comma 3,
    della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall’articolo 1
    della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente
    disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi
    regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del
    presente articolo consente l’immediata abilitazione del responsabile
    tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. A tali imprese
    non si applica l’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5
    febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l’esercizio per
    almeno un anno dell’attivita’ di autoriparazione, come operaio
    qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore
    nell’arco degli ultimi cinque anni.

Testo di legge.

Ultima modifica: 9 Gennaio 2018 alle 17:45

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