28/03/2019
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, S.O. 4, del 28 marzo 2019 la L.R. 26 marzo 2019 n. 10 "Ulteriori disposizioni di riordino dell’ordinamento regionale.".
L’art. 6 riporta in vigore la L.R. 23 febbraio 2015 n. 2 in materia di agriturismi:
Art. 6. (Reviviscenza della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) vige nuovamente fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 37 della l.r. 1/2019.
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) vige nuovamente fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 37 della l.r. 1/2019.