La firma digitale è definita dall’art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:
ovvero è l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale.
La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento: tramite l’apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l’inalterabilità delle informazioni in esso contenute.