Il domicilio elettronico, o domicilio digitale, è stato introdotto dall’art. 3-bis del L. 25 agosto 1991 n. 287 , che cita:
- Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale.
- L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
Pertanto il cittadino può richiedere, qualora possieda un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), di comunicare con la Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso tale indirizzo definito domicilio digitale.
Per i professionisti e le imprese invece è obbligatorio possedere un proprio indirizzo di PEC come citato nel comma 4 del medesimo articolo:
- A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
In fase di compilazione istanza sarà quindi obbligatorio l’inserimento di un indirizzo di PEC, definito come domicilio digitale, al quale la Pubblica Amministrazione competente farà esclusivo riferimento per le eventuali comunicazioni inerenti l’istanza stessa.