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Vendita di auto usate

La vendita di cose antiche o usate, tranne che si tratti di cose usate prive di valore o di valore esiguo, è soggetta alla disciplina del commercio e alle disposizioni di polizia amministrativa contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione.

Per "cose antiche" o aventi "valore artistico" si comprendono anche autoveicoli d’epoca che datano più di 50 anni dalla costruzione e che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico.

Per "cose usate" s’intendono sia quelle che possono essere riutilizzate, sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all’uso fattone in origine, per esempio ai fini di collezionismo.

Il commercio di auto usate può essere svolta in due modalità:

commercio in conto proprio, quindi acquisto di auto usate da parte del titolare della attività per effettuarne la successiva vendita;
commercio per conto terzi, in cui viene effettuata una intermediazione commerciale che mette in contatto il venditore e l’acquirente (agenzie d’affari).

Nel primo caso si possono prevedere differenti forme di vendita:

commercio in sede fissa, a sua volta distinto secondo la superficie di vendita dell’esercizio commerciale (quindi vicinato, media struttura, grande struttura);
commercio attraverso l’utilizzo della vendita tramite sistemi di comunicazione (corrispondenza, radio-televisione, altri sistemi di comunicazione compreso il commercio elettronico "online").

In ogni caso l’utente che vuole avviare una attività di vendita/commercio di auto usate dovrà presentare al SUAP la pratica utilizzando la modulistica inerente alla tipologia di attività che intende esercitare. Ai fini amministrativi la vendita di auto usate non si differenzia quindi dalla vendita di auto nuove.

Registro delle operazioni

Secondo la Sentenza Consiglio di Stato 2 marzo 2018 n. 545 , per effetto dell’abrogazione espressa dell’ Art. 126 T.U.L.P.S. , non deve infatti ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo Art. 128 T.U.L.P.S. , con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato Art. 126 T.U.L.P.S. , dell’obbligo di tenere un registro per coloro che esercitano l’attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56

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