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Strutture per l’autonomia

Le strutture per l’autonomia sono strutture residenziali destinate all’accoglienza di minori e giovani adulti e minori stranieri non accompagnati.

Vi sono differenti tipologie di strutture per l’autonomia: le accoglienze Comunitarie (A.C.), i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani (G.A.), i Pensionati Integrati.

Le accoglienze Comunitarie (A.C.) e i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani (G.A.) sono individuate quali uniche tipologie idonee ad ospitare minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 21 anni.

Il Gruppo Appartamento è da considerarsi una risposta adeguata solo per i minori in possesso di un’adeguata autonomia.

Il Pensionato Integrato si configura come una particolare forma di accoglienza presso strutture ricettive extra-alberghiere. Tali strutture possono, su specifico progetto, accogliere madri con bambino, donne sole in situazione di fragilità sociale, giovani ed eccezionalmente minori prossimi alla maggiore età, segnalati ed in carico ai servizi sociali, già ospiti in strutture residenziali, o per i quali, dato il loro livello di autonomia, non è accettato nè opportuno il loro inserimento in comunità.

Requisiti di accesso

Ciascuna struttura può accogliere minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 21 anni, rispettando la divisione per genere, nei limiti della capienza massima autorizzabile:

  • per i G.A. per adolescenti e giovani 6 posti letto aumentabili fino a massimo 8;
    per le A.C. 12 posti letto aumentabili fino a massimo 15.

    Sussistono specifiche situazioni per le quali possono essere accolti anche minori di 16 anni, sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell’inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura.

    La struttura deve garantire l’apertura per 365 giorni all’anno per 24 ore.

    Requisiti strutturali

    Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni:

  • possesso dell’agibilità ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. come civile abitazione;
  • requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene ( Decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975 );
  • difesa dagli incendi secondo la normativa vigente;
  • sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
    adattabilità secondo D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 .

    Più specificatamente, le unità immobiliari in cui è possibile attivare i G.A. per adolescenti e giovani e le A.C., fatto salvo il rispetto dei requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene e dal Decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975 per gli alloggi destinati a civile abitazione, devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

  • camere da letto con al massimo 3 posti letto, con superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di 9 mq per 1 posto letto, di 14 mq per 2 posti letto e di 18 mq per 3 posti letto, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza; per la concessione dei soli posti aggiuntivi è possibile l’inserimento del quarto letto in camere da letto di superficie minima di almeno 28 mq;
  • al fine di garantire il mantenimento delle varie funzioni all’interno della struttura, rendendo identificabili gli spazi per il riposo e quelli per la vita comunitaria e garantendo la privacy degli ospiti, devono essere presenti e distinti i locali cucina e soggiorno, quest’ultimo di superficie minima di almeno 14 mq fino a 8 ospiti, da incrementare di almeno 1 mq per ogni ospite in più; fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975 la superficie destinata a soggiorno può anche essere garantita prevedendo più locali;
  • in caso di capienza superiore a 6 e fino a 12 posti letto devono essere previsti almeno 2 servizi igienici, e da 13 a 15 posti letto almeno 3 servizi igienici; i servizi igienici devono essere dotati di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia;
  • la capienza massima della struttura, comunque nei limiti suddetti, viene determinata sulla base del numero di posti letto riferiti alle camere da letto disponibili secondo le indicazioni di cui sopra; in nessun caso possono essere computate le superfici destinate ad altre funzioni (quale per esempio il soggiorno) per la determinazione della capienza massima;
    ubicazione nei centri abitati, oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato, in modo da consentire l’agevole e autonomo spostamento dei minori ospiti della struttura.

    Nel caso in cui i G.A. e le A.C. siano attivati in unità immobiliari con destinazioni funzionali diverse dalla civile abitazione, fatto salvo il necessario cambio di destinazione d’uso prima dell’autorizzazione al funzionamento e dell’inserimento di minori, la struttura dovrà comunque possedere caratteristiche strutturali ed ambientali a tutela della salute psico-fisica dei suoi abitanti, prevedendo, in particolare per gli eventuali locali posti al piano terreno, un’adeguata protezione acustica dai rumori esterni, nonché un’adeguata aero-illuminazione naturale che al tempo stesso salvaguardi il senso di sicurezza ed intimità.

    Requisiti organizzativi

    Nel caso in cui sia presente in struttura anche un solo minore, deve essere sempre assicurato
    il presidio della struttura, sia nelle ore diurne attraverso la presenza e/o la reperibilità di un
    operatore, sia nelle ore notturne attraverso la presenza di un operatore.

    I periodi di assenza degli operatori devono obbligatoriamente coincidere con i tempi in cui tutti
    i minori sono impegnati fuori dalla struttura in attività previste dai progetti individuali; in
    nessun caso può essere prevista la chiusura della struttura in orari fissi e prestabiliti che
    impedisca al minore accolto di accedervi in qualsiasi momento della giornata.

    Requisiti gestionali per le strutture che ospitano MSNA

  • Per i G.A.:
    • monte ore di almeno 36 ore settimanali da assicurarsi attraverso la figura dell’educatore; sulla base delle esigenze specifiche dei minori accolti il monte ore può anche essere garantito, fino ad un massimo di 18 ore settimanali sulle 36 richieste, da un mediatore culturale;
    • presenza notturna, obbligatoria nel caso di accoglienza di minori, e aggiuntiva rispetto al monte ore di cui al punto precedente, che può essere assicurata, oltre che dalle figure dell’Educatore professionale e dell’OSS, anche dal mediatore culturale;

      per le A.C. ed i Pensionati Integrati esistenti:

      presenza di 1 responsabile a tempo pieno con almeno tre anni di esperienza in ambito sociale e minorile con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale (per “responsabile” si intende la figura del coordinatore che deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: educatore professionale con almeno tre anni di esperienza, educatore professionale, o laureato in Scienze della Formazione o in Pedagogia, o Assistente Sociale con esperienza almeno triennale nell’attività di coordinamento).

      Per garantire la presenza di un adulto durante le 24 ore il responsabile può essere coadiuvato da altro personale in possesso di uno dei seguenti titoli:

    • educatore professionale;
    • OSS;
      mediatore culturale.

      Le funzioni svolte dal responsabile possono essere suddivise tra più operatori per un numero di ore complessivo non inferiore a 38 ore settimanali.

      Per i G.A. e le A.C.:

      In caso di aumento del numero di posti letto occorre incrementare il minutaggio di personale, corrispondente al numero di posti autorizzati in via ordinaria per ciascuna struttura, da un minimo di 7 ad un massimo di 10 ore settimanali di presenza media aggiuntiva, assicurata dalle figure professionali suindicate previste per ciascuna tipologia.

      L’incremento del numero dei posti letto può essere richiesto soltanto a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento ed è applicabile alle sole strutture che abbiano ottemperato ad eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza competente.

      Modalità rilascio autorizzazione al funzionamento

      I G.A. e le A.C., ospitanti o meno MSNA anche in via non prevalente, nonché i Pensionati Integrati già operanti al 16 maggio 2019 e ospitanti minori stranieri non accompagnati, per poter esercitare l’attività devono essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organismi competenti secondo quanto stabilito dalla L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 e s.m.i., e sono soggetti alla vigilanza così come prevista dalla stessa.

      In caso di struttura già attivata a seguito di SCIA: queste strutture devono aver presentato richiesta entro il 16 ottobre 2019 al fine di confermare l’autorizzazione previa verifica dell’idoneità dei requisiti strutturali, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all’istanza, previa verifica dell’idoneità dei requisiti gestionali e organizzativi previsti dalle norme di riferimento.

      In caso di struttura di nuova attivazione: l’autorizzazione verrà rilasciata previa verifica dell’idoneità dei requisiti strutturali, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all’istanza, sulla base di dichiarazione del richiedente di impegno a rispettare i requisiti gestionali e organizzativi previsti dalle norme di riferimento, con indicazione della pianta organica.

      Entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, le Commissioni di Vigilanza, mediante idoneo sopralluogo, provvederanno alla verifica dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi previsti dalle norme di riferimento.

      Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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