Il servizio di assistenza per la prima infanzia nella Regione Piemonte si compone di una molteplicità di servizi, così identificati:
sezione primavera.
La sezione primavera è un servizio socio-educativo, integrativo al servizio di asilo nido, micro-nido e scuola d’infanzia attivato, in coerenza con il principio di continuità educativa, all’interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da 0 a 6 anni.
Questo servizio può essere attivato esclusivamente presso una scuola dell’infanzia o un’asilo nido o un micro-nido. Non sono attivabili sezioni primavera autonome senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli sopra riportati.
Le sezioni primavera devono avere una capacità ricettiva da minimo 6 (12 se in Comuni con più di 20.000 abitanti) fino a massimo 20 bambini, in età compresa tra 24 e 36 mesi; vengono accolti in via ordinaria, bambini che compiono 36 mesi nel periodo 1 febbraio – 31 dicembre dell’anno successivo all’anno scolastico di riferimento e dovranno essere accolti, con precedenza sugli altri, bambini in situazione di disabilità.
L’orario di funzionamento deve essere flessibile e articolato al fine di garantire il servizio per una fascia oraria tra 5 e 9 ore giornaliere, di norma per cinque giorni alla settimana.
Personale
Le figure educative operanti nel servizio primavera devono essere in possesso di uno dei titoli previsti dalla normativa vigente per le scuole dell’infanzie e per gli asili nido e micro-nido.
Deve essere garantita la presenza di personale ausiliario qualificato con almeno la licenza di scuola dell’obbligo e in numero minimo di 1 per sezione.
Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve garantire nell’orario di servizio la presenza di almeno 1 figura educativa ogni 10 bambini.
Requisiti strutturali e di dimensionamento
La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
le caratteristiche strutturali della sezione, realizzate in conformità agli specifici criteri individuati per la stessa, dovranno necessariamente rapportarsi ai parametri strutturali derivati e attuati in relazione alle norme tecniche di riferimento per ciascuna struttura (asilo nido e scuola dell’infanzia).
Sono da prevedere all’interno della struttura adeguati spazi funzionali con destinazione d’uso e superficie come da disposizioni e prescrizioni vigenti:
- spazio di soggiorno e per le attività ordinarie (spazio mensa compreso);
- spazio per le attività libere e riposo;
- spazio per i servizi igienici.
Requisiti per l’esercizio dell’attività e autorizzazione al funzionamento
È fatto obbligo di tenere aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l’assenza degli utenti, un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno riportati i singoli nominativi e quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.
La sezione primavera, nell’ambito del regolamento complessivo di organizzazione e funzionamento del servizio principale in cui è collocato, deve essere evidenziata come un’attività autonoma per la quale vanno identificati:
- i criteri per l’accesso;
- le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari;
- gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;
- le procedure per assicurare la tutela degli utenti;
le forme di partecipazione dei genitori all’attività del servizio;L’attivazione della sezione primavera deve essere concordato con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale.
L’esercizio dell’attività è subordinata al possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza.
L’autorizzazione al funzionamento del servizio, il regolamento di organizzazione, l’orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell’ingresso del presidio. Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.
Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39