Per attivare una scuola nautica occorre possedere i seguenti requisiti:
aver compiuto gli anni ventuno;
essere in possesso di adeguata capacità finanziaria;
essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
aver svolto attività di insegnamento (come definito dall’ Art. 49-septies D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 comma 7) con almeno un’esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell’autorità competente. Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti richiesti per l’attività ad eccezione della capacità finanziaria.
Insegnanti
Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche:
i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto;
gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni;
coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite;
i docenti degli istituti tecnici (di cui all’ Art. 49-septies D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 comma 5).
L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore di vela (di cui all’ Art. 49-quinquies D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 ) iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.