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Requisiti Morali – Agricoltore

L’imprenditore agricolo, per poter esercitare l’attività di vendita, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’ Art. 4 D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 c. 6:

Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56

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