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Macellazione suini a domicilio

Di norma la macellazione dei mammiferi domestici si effettua presso i macelli.

Tuttavia, trattandosi di tradizione ancora radicata nel nostro territorio, è consentita la macellazione a domicilio dei suini a chi abbia ottenuto l’autorizzazione dalla autorità comunale, limitatamente nei periodi definiti (per motivi igienici sono di norma tra ottobre e marzo o in periodi anche minori all’interno di questo intervallo) e fino ad un massimo di due capi all’anno per nucleo famigliare convivente.

Le carni così ottenute ed i prodotti derivati devono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento del nucleo familiare che fa capo al domicilio ove la macellazione viene eseguita. E’ pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione.

L’istituto della macellazione a domicilio è regolamentato da un’apposita ordinanza del Sindaco al fine anche di garantire adeguate condizioni di sicurezza alimentare e la protezione degli animali da sofferenze evitabili. Le aree destinate alla macellazione, gli ambienti in cui si effettuano le lavorazioni delle carni, le attrezzature utilizzate e l’abbigliamento delle persone impegnate devono essere puliti e adeguati a garantire un sufficiente livello igienico.

Gli interessati devono rivolgere apposita richiesta di "nulla osta" al Sindaco (o alla ASL territorialmente competente) al fine di ottenere il nulla-osta alla macellazione a domicilio. E’ altresì possibile che il Sindaco, in accordo con l’ASL, autorizzi temporaneamente la macellazione nell’ambito di tutto il territorio Comunale.

In ogni caso l’utente dovrà darne avviso al Servizio Veterinario competente per zona almeno nelle 48 ore lavorative precedenti l’attività di macellazione.

A seguito della comunicazione della macellazione a domicilio da parte dell’allevatore, il Servizio Veterinario deve pertanto garantire la copertura del 10% del totale dei capi macellati effettuando:

  • l’attività ispettiva presso il domicilio di tutti i privati che ne fanno esplicita richiesta;
  • l’attività ispettiva a campione per le macellazioni per le quali non sia stata fatta richiesta di sopralluogo.

    In quest’ultimo caso il proprietario del suino macellato dovrà comunque provvedere alla consegna del campione di diaframma al Servizio Veterinario preposto per il successivo invio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico.

    La lavorazione delle carni deve svolgersi secondo buone pratiche igieniche con attrezzature, utensili e locali in ottimali condizioni di pulizia.

    È vietata la macellazione dei suini al di fuori degli orari definiti dal Servizio veterinario (di norma non nei giorni festivi e nelle ore notturne); è vietato macellare a domicilio suini per conto terzi; è vietato commercializzare o cedere a qualsiasi titolo carni e prodotti derivati di suini macellati per uso privato; pertanto ai titolari di aziende agricole registrate per la lavorazione delle carni suine (ai fini della somministrazione in ambito agrituristico o ai fini della vendita quali "Piccole Produzioni Locali") la possibilità di macellare a domicilio può essere concessa solo previa assicurazione e accertamento che le carni e i prodotti derivati ottenuti dalla macellazione domiciliare saranno identificati e conservati separatamente rispetto alle altre carni (fresche e trasformate).

    Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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