In relazione alla disponibilità delle aree pubbliche su cui poter svolgere l’attività di spettacolo viaggiante, le amministrazioni comunali devono aver definito un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, in base all’ Art. 9 L. 18 marzo 1968 n. 337 .
L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno.
La concessione delle aree comunali (o demaniali) deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
È vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
In caso di effettuazione in aree private, esse devono avere le caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 7.1, titolo VII, dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996 .