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Commercio su area pubblica con posteggio (tipo A)

Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il Comune ove ha sede il posteggio; per posteggio si intende “la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale”.

Le concessioni di posteggio sono rilasciate, per una durata di 10 anni, sulla base di procedure selettive (bando pubblico), nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

I criteri da seguire per le procedure selettive sono: promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, valorizzare la professionalità e l’esperienza acquisite nel settore; valorizzare i requisiti dimensionali della microimpresa; prevedere un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, nell’ambito della medesima area mercatale.

L’autorizzazione di tipo A consente di esercitare l’attività in un mercato, che consiste nell’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.

Inoltre, i Comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il Comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell’attività commerciale corrispondente all’autorizzazione di tipo A, il cessionario presenta, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell’evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 s.m.i., e degli estremi dell’atto o dell’evento presupposto, allegandovi l’autorizzazione originale.

Ultima modifica: 21 Marzo 2024 alle 17:07

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