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Centri commerciali

Un centro commerciale, ai sensi dell’ Art. 4 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 c. 1 lett. g), è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d’uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero.

Riguardo ai centri commerciali, la domanda di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita e di settore merceologico, può essere presentata anche da un soggetto promotore che, ai soli fini della presentazione della stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 . Prima del rilascio dell’autorizzazione, è possibile sostituire il richiedente originario con altri che possiedano i requisiti di cui all’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 . Tale fattispecie non costituisce caso di subingresso.

La definizione di media e grande struttura di vendita è collegata alla dimensione della superficie di vendita dell’esercizio commerciale e alla dimensione (intesa come popolazione residente) del comune in cui ha la sede operativa l’esercizio stesso.

Per "superficie di vendita" si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, corridoi, disimpegni, locali tecnici, ecc..

CENTRI COMMERCIALI – medie strutture di vendita

M-CC:

superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
superficie di vendita da mq. 251 a mq. 2500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

CENTRI COMMERCIALI – grandi strutture di vendita (oltre i limiti massimi di cui sopra)

G-CC1:

superficie di vendita fino a 6.000 mq.;

G-CC2:

superficie di vendita da 6.001 mq a 12.000 mq.;

G-CC3:

superficie di vendita da 12.001 mq a 18.000 mq.;

G-CC4:

superficie di vendita oltre i 18.000 mq..

L’attività di commercio su area privata in sede fissa può essere svolta, oltre che da persone fisiche (ditte individuali), anche da società regolarmente costituite.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56

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