Città di Arona - Città di Arona

Base imponibile

Fabbricati

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

Aree edificabili

  • aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]

Per area fabbricabile si intende qualsiasi area potenzialmente utilizzabile a fini edificatori sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Sono considerati altresì aree fabbricabili i terreni comunque utilizzati per fini edificatori e i terreni potenzialmente edificabili, ancorché utilizzati per scopi agricoli in modo non imprenditoriale.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Ultima modifica: 15 Maggio 2024 alle 10:56

Base imponibile

Fabbricati

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

Aree edificabili

  • aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]

Per area fabbricabile si intende qualsiasi area potenzialmente utilizzabile a fini edificatori sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Sono considerati altresì aree fabbricabili i terreni comunque utilizzati per fini edificatori e i terreni potenzialmente edificabili, ancorché utilizzati per scopi agricoli in modo non imprenditoriale.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
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Fabbricati

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

Aree edificabili

  • aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]

Per area fabbricabile si intende qualsiasi area potenzialmente utilizzabile a fini edificatori sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Sono considerati altresì aree fabbricabili i terreni comunque utilizzati per fini edificatori e i terreni potenzialmente edificabili, ancorché utilizzati per scopi agricoli in modo non imprenditoriale.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
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Fabbricati

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

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  • aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]

Per area fabbricabile si intende qualsiasi area potenzialmente utilizzabile a fini edificatori sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Sono considerati altresì aree fabbricabili i terreni comunque utilizzati per fini edificatori e i terreni potenzialmente edificabili, ancorché utilizzati per scopi agricoli in modo non imprenditoriale.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
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Fabbricati

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6 e C/7 160
C/3, C/4 e C/5 140
D (tranne D/5) 65
D/5 80

Aree edificabili

  • aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]

Per area fabbricabile si intende qualsiasi area potenzialmente utilizzabile a fini edificatori sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Sono considerati altresì aree fabbricabili i terreni comunque utilizzati per fini edificatori e i terreni potenzialmente edificabili, ancorché utilizzati per scopi agricoli in modo non imprenditoriale.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
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