Le attività soggette al procedimento riguardano gli esercizi che vendono piccoli animali da compagnia e animali appartenenti alle specie esotiche, gli esercizi in cui si effettuano le operazioni di toelettatura in locali appositi distinti dai locali di vendita, e attività di addestramento.
Le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali di affezione sono subordinate all’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, secondo quanto previsto all’ Art. 24 D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 , previa istruttoria dei Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti.
La vendita degli animali esotici è regolamentata dalla L. R. 28 ottobre 1986 n. 43 – autorizzazione alla detenzione, all’allevamento e al commercio di animali esotici.
I responsabili delle attività devono adottare tutte le cure e misure necessarie a garantire il benessere psicofisico degli animali, detenendoli nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
Attività di vendita di animali vivi d’affezione
L’attività di vendita deve prevedere, di norma, la commercializzazione degli animali in un tempo massimo di 30 giorni; per cani e gatti o altre specie che mal sopportano la detenzione in ambienti confinati, occorre valutare la necessità che vengano realizzate strutture complementari, con maggior disponibilità di spazio, quali aree per consentire lo sgambamento degli animali.
E’ consentita l’introduzione e la vendita esclusivamente di cani identificati con microchip ed iscritti all’anagrafe canina informatizzata e deve essere rispettata la normativa sulla identificazione elettronica degli animali d’affezione emanata con la L.R. 19 luglio 2004 n. 18 .
I responsabili delle strutture di vendita devono avvalersi di un medico veterinario libero professionista iscritto all’Albo, che dichiari la propria disponibilità a garantire l’assistenza veterinaria.
Gli animali non devono essere esposti alla luce diretta del sole e devono essere mantenuti conformemente a quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento d’attuazione ( D.P.G.R. 11 novembre 1993 n. 4359 ).
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività può essere rilasciata anche a favore di chi non sia medico veterinario, purché la struttura risulti diretta da un medico veterinario.
Attività di toelettatura
Per toelettatura s’intende quell’insieme di operazioni sul mantello di un animale domestico volte a mantenerlo pulito, ordinato e all’occorrenza ben acconciato.
Si parla poi di "toelettatura da esposizione" quando un cane di razza da concorso cinofilo viene toelettato allo scopo di mettere in risalto le caratteristiche previste dallo standard della razza di appartenenza.
Attività di addestramento
Per avviare un centro di addestramento per cani è necessario richiedere l’autorizzazione sanitaria al Sindaco territorialmente competente. L’autorizzazione è altresì prevista nel caso in cui il centro non sia dotato di strutture atte alla permanenza dei cani in sede.
Il responsabile del centro di addestramento deve fornire il curriculum degli addestratori che operano nella struttura. I medesimi sottoscrivono impegno a non utilizzare metodi coercitivi e di addestramento tali da esaltare l’aggressività dei cani, garantendo le condizioni di benessere dei medesimi ed il rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche.
Le attività di addestramento devono detenere un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente territorialmente, riportante identificazione dell’animale e registrazione in anagrafe canina, generalità del proprietario, generalità del conduttore, finalità dell’addestramento, modalità e durata dell’addestramento per i cani che permangono nella struttura per un certo periodo di tempo necessario al completamento del percorso educativo.