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Attività di tatuaggi e piercing

Definizioni
Tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo umano, ottenuta con l’introduzione o la
penetrazione intradermica o sottocutanea di pigmenti mediante aghi o altra tecnica, finalizzata
a formare disegni, simboli o figure indelebili e permanenti.
Piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri
monili di diversa forma o fattura.
Le attività di attività di tatuaggio e piercing devono essere effettuate nel rispetto delle misure
igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle disposizioni vigenti in
materia.

Percorsi formativi
Vedi approfondimento “Requisiti professionali tatuaggi e piercing – Percorso formativo”

Divieti
È vietato l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, anche a titolo gratuito:
a) in assenza di percorsi formativi, nonché in difetto dei requisiti minimi strutturali e igienicosanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e piercing, nonché dei requisiti minimi
organizzativi, tecnici e gestionali delle attività medesime;
b) sui minori di anni sedici, ad esclusione del piercing al lobo dell’orecchio, che è consentito
con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
c) sui minori di anni diciotto, senza il consenso informato reso personalmente dai soggetti che
esercitano la responsabilità genitoriale;
d) sugli animali, fatti salvi i tatuaggi praticati a fini identificativi;
e) in forma ambulante, in sede fissa o itinerante, fatte salve le manifestazioni pubbliche quali
fiere o altri eventi pubblici, dove è consentito nel rispetto delle condizioni di sicurezza igienicosanitarie e di quanto stabilito dalle leggi in vigore;
f) mediante l’impiego di anestetici anche locali, nonché di pigmenti, inchiostri e solventi non
conformi alla normativa europea e nazionale vigente.
È inoltre vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili
conseguenze invalidanti permanenti o in parti nelle quali la cicatrizzazione è particolarmente
difficoltosa.

Informativa alla clientela
Chi esercita le attività di tatuaggio e piercing deve informare la clientela in forma scritta e in
modo esaustivo, in particolare, sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta, sulle
caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle
precauzioni da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Esercizio dell’attività
L’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla presentazione al SUAP del
comune ove ha sede l’attività, o si svolge la manifestazione pubblica, di una SCIA attestante il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore. La SCIA viene trasmessa alla ASL
territorialmente competente.

Vigilanza e controllo
Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività, fatta salva la competenza
dell’ASL territorialmente competente che svolge le funzioni di controllo e vigilanza in ordine al
rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività.

Ultima modifica: 7 Giugno 2024 alle 11:47

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