Attività soggette a questa procedura
L’esercizio delle singole attrazioni sono soggette a licenza ex Art. 69 T.U.L.P.S. .
L’articolo riporta che: "Senza licenza… è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, dare audizioni all’aperto.".
Tutte le attività che possono rientrare nell’elenco sopra riportato possono quindi essere assoggettate alla procedura in oggetto.
Detenzione di animali pericolosi
Il divieto di detenzione di animali c.d. pericolosi, previsto dall’ Art. 1 L. 7 febbraio 1992 n. 150 , non si applica nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute ed incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione Scientifica di cui all’ Art. 4 L. 7 febbraio 1992 n. 150 comma 2 (Commissione Scientifica CITES istituita presso il Ministero dell’Ambiente).
L’Autorità Prefettizia è l’organo competente al rilascio delle necessarie dichiarazioni di idoneità, in sede di Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, integrata in questi casi dalla specifica consulenza di un medico veterinario dell’A.S.L. territorialmente competente.
Detenzione di animali esotici
Gli animali esotici sono definiti dal CRANES (Commissione Regionale Animali Esotici). Per le specie esotiche non rientranti nell’ambito di applicazione della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 è sufficiente essere in regola con la CITES; invece per la detenzione degli animali esotici rientranti nella suddetta legge, è necessario presentare una domanda di autorizzazione al Sindaco, per il tramite del Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente, corredata dalla documentazione necessaria. D.D. 17 dicembre 2013 n. 1066
Maggiori informazioni sulle attrazioni degli spettacoli viaggianti.