Le attività e le proposte che rientrano nella attività di enoturismo possono essere varie: oltre alla semplice degustazione in cantina sono contemplate tutta una serie di altre attività, quali visite aziendali estese a tutto il patrimonio aziendale (cantina di lavorazione, cantina di affinamento, vigneti), intrattenimento, creazione di pacchetti turistici da commercializzare in tutto il mondo attraverso gli operatori del settore, partecipazione all’attività di turismo vendemmiale.
Sono quindi considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività.
Le attività di cui sopra possono essere, a titolo esemplificativo:
visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine;
visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;
iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard richiesti.
Requisiti e standard minimi
Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, per gli operatori che svolgono attività enoturistiche, sono previsti i seguenti requisiti e standard minimi di qualità di servizio:
apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
sito o pagina web aziendale;
indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;
l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.
Abbinamento vini con prodotti alimentari
L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della regione in cui è svolta l’attività enoturistica.
Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
Formazione e informazione
Le regioni possono promuovere autonomamente o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Le regioni, in collaborazione con i comuni che ricevono la SCIA, possono altresì istituire elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.
Altre informazioni
Da un punto di vista fiscale queste attività sono equiparate alla disciplina fiscale delle attività agrituristiche per gli imprenditori agricoli.
Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità, se intraprendono anche l’attività enoturistica continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.
Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l’attività enoturistica.