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Altre notizie utili su ambulatorio – poliambulatorio

L’ambulatorio medico o odontoiatrico soggetto all’obbligo dell’autorizzazione deve disporre di direttore tecnico, medico od odontoiatra, che ha la responsabilità:

  • organizzativa interna al presidio;
  • dello stato igienico dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
  • dell’osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari che riguardano l’esercizio del presidio nei vari aspetti presi in considerazione nella presente relazione.

    L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla L. 24 luglio 1985 n. 409 , che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’ L. 24 luglio 1985 n. 409 , siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

    Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui sopra.

    Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura.

    Fatti salvi i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in materia penale, l’Autorità Amministrativa (il Sindaco, Autorità Sanitaria Locale) ha il dovere di adottare i seguenti provvedimenti:

  • chiusura di un presidio privato attivato senza autorizzazione;
  • diffida a realizzare entro un preciso termine di tempo tutto quanto previsto dalle vigenti norme o prescritto nell’atto autorizzativo (compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche);
  • chiusura del presidio privato, nel caso di inottemperanza alla diffida di cui sopra, fino a quando non siano state rimosse tutte le cause che hanno portato alla chiusura.

    Verifica di compatibilità

    In caso di strutture rientranti in quanto definito all’interno dell’ Art. 8-ter D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 è da richiedere la verifica di compatibilità alla Regione Piemonte tramite i relativi moduli:

  • modello 1: richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell’ Art. 8-ter D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. (per interventi che necessitano di permesso di costruire relativi a strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali);
    modello 2: richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell’ Art. 8-ter D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. (per interventi che non necessitano di Permesso di Costruire relativi a strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali).

    Il modello 1 deve essere inviato dall’interessoto al Comune territorialmente competente che compila la "Nota di trasmissione del Modello 1" e richiede la verifica di compatibilità inviando la
    pratica alla Direzione Sanità, Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori e al Legale Rappresentante dell’Ente/Società richiedente la verifica di compatibilità.

    Il modello 2, con la relativa "Nota di trasmissione del Modello 2", è inviato dall’interessato direttamente alla Direzione Sanità, Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori e al Comune territorialmente competente.

    Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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