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Agenzie onoranze funebri

Le agenzia d’affari per disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria sono previste e regolate dalla L.R. 3 agosto 2011 n. 15 e dal regolamento di cui al D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R.

Si intende quale agenzia d’affari per disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria il servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

  • disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  • vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
  • trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

Si tratta di quelle attività pubbliche il cui riferimento è quello del contratto di agenzia, di cui all’ articolo 1742 del Codice Civile, per cui una parte organizzata si offre come intermediaria nella soluzione e nella trattazione di affari altrui, prestando la propria opera –verso retribuzione– a chiunque ne faccia richiesta.

Alla SCIA deve essere allegata una autocertificazione dei seguenti requisiti:

  • disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell’impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10 c. 1 n. 27 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 , e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
  • disponibilità continuativa di un’autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;
  • disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;
  • disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
  • disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell’attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell’impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l’impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dall’ art. 4 del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R

Se nell’ambito dell’attività inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l’impresa funebre non è in grado di provvedere in modo autonomo, dovrà dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) della categoria e le normative ad esso connesse.

In ogni caso i requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) sopra riportati si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività.

Strutture per il commiato

Le agenzie funebri possono richiedere l’autorizzazione per l’istituzione e la gestione di strutture per il commiato private.

Le strutture per commiato sono strutture nell’ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono svolgersi le cerimonie per il commiato.

Tali strutture devono consentire l’accoglienza di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre e possono essere utilizzate anche per l’esposizione e la veglia dei cadaveri.

I comuni ne stabiliscono l’ubicazione; tali strutture non possono comunque essere collocate nell’ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

Qualora le strutture per il commiato vengano utilizzate per svolgere il periodo di osservazione e per effettuare trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia.

La richiesta per l’autorizzazione all’istituzione e gestione di strutture per il commiato private completa della documentazione necessaria, perviene al Comune attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che ne cura l’istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica e quello igienico sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Ultima modifica: 25 Luglio 2023 alle 10:14

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