17/12/2018
Con L.R. N. 19 del 17 dicembre 2018 la Regione Piemonte ha modificato la norma che stabiliva la durata annuale dei tesserino per i venditori occasionali
Art. 3. (Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 28/1999) 1. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 28/1999, la parola “annualmente” è soppressa. 2. Al comma 2 dell’articolo 11 ter della l.r. 28/1999, le parole “ha validità annuale,” sono soppresse. 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 ter della 1.r. 28/1999, è inserito il seguente: “2 bis. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo.”. |