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Riduzioni ed Esenzioni

Riduzioni

Beneficiano della riduzione della base imponibile del 50% i fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La riduzione decorre dalla data di stipula (in caso di forma scritta) o di conclusione (in caso di accordo verbale).
L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest’ultimo,  ma solo se sono presenti figli minori.
Il beneficio si applica anche alle pertinenze, come definite ai fini IMU secondo la disciplina prevista per l’abitazione principale.
Per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si veda anche la Risoluzione 1/DF del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2016.
Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.

  • i fabbricati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati: l’inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: la base imponibile è ridotta del 50%; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU;
  • i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 42/2004: la base imponibile è ridotta del 50%. Per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU;
  • i fabbricati locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 beneficiano della riduzione del 25% dell’imposta;

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: torna nella misura del 50% la riduzione dell’imposta dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia;

Per avere diritto alla riduzione occorre presentare la dichiarazione IMU.

Esenzioni

  • ABITAZIONE PRINCIPALE

Le Abitazioni Principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze sono esenti da IMU. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Non è prevista l’esenzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Novità IMU 2023
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell’articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anche modificato dall’art. 5-decies del D.L. 146/2021.
Pertanto per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
A tal fine viene richiesto che, per qualificare l’immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.

Altre esenzioni

  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • in applicazione della facoltà riconosciuta dalla legge ai Comuni, ai sensi del regolamento comunale, si considera abitazione principale e quindi è esente IMU l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.
Per avere diritto all’applicazione della riduzione occorre presentare apposita comunicazione tramite la modulistica predisposta dall’ufficio tributi entro il termine fissato per il versamento del saldo;

  • beni merce: ai sensi dell’art. 1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal pagamento dell’IMU; per avere diritto all’applicazione della esenzione occorre presentare la dichiarazione IMU.

Novità IMU 2023
All’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione»;

  • sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, ai sensi dell’art. 1 c. 759 della L. 160/2019, anche i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle  categorie catastali da E/1 a E/9 e i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui all’articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601.
Ultima modifica: 15 Maggio 2024 alle 10:41

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