Riconoscimento ai sensi del regolamento ce/183/2005 delle imprese del settore mangimi
Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che svolgono una delle seguenti attività:
- fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Reg. (CE)
1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell’all. IV
del Reg. (CE) 183/2005; - fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di
mangimi di cui al capo 2 dell’all. IV del Reg. (CE) 183/2005; - fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della
propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele
contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’all. IV del Reg. (CE) 183/2005; - trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di
applicazione del Reg. (CE) 852/2004; - trattamento oleochimico di acidi grassi;
- trattamento oleochimico di acidi grassi;
- produzione di biodiesel;
- miscelazione di grassi.
Ultima modifica: 22 Ottobre 2024 alle 11:59