Attività artigianali alimentari in regime di semplificazione (attività n. 26,27,36 e 37 di cui alla tabella B.II art.12 c.12 D.L. 19/2024)
Per le attività di gastronomo/rosticciere/friggitore, gelatiere, pasticciere, pizzaiolo, con qualifica di impresa artigiana ex l. 443/1985, che eseguono fasi di produzione e trasformazione di alimenti, non è più dovuta la s.c.i.a. ma solo la presentazione della notifica sanitaria ex. Reg. CE 852/2004.
Tabella B.I – Artigianato – elenco attività
Decreto legge del 02 marzo 2024, n. 19 – Art. 12. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi