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Ambulatorio – Poliambulatorio

Differenza tra ambulatori/poliambulatori (medici e/o odontoiatrici) e studi/gabinetti (medici e/o odontoiatrici)

Sono soggetti al rilascio della cosiddetta Autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco: gli ambulatori/poliambulatori (medici e/o odontoiatrici) aventi individualità e organizzazione propria e autonoma (qualora si tratti di poliambulatorio è necessario nominare un direttore sanitario che sia medico che dovrà dichiarare espressamente di accettare l’incarico al fine di dirigere la struttura e sovrintendere all’uso delle apparecchiature, nonché alla sicurezza del personale operante), che esercitano prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

Nello specifico, sono soggetti ad autorizzazione gli ambulatori/ poliambulatori (medici e/o odontoiatrici):

  • il cui titolare sia persona fisica non medico o persona giuridica;
  • in cui operino più medici od odontoiatri con una organizzazione unitaria della struttura tale da essere prevalente verso l’esterno rispetto a quella del singolo medico;
  • in cui l’ambulatorio medico o odontoiatrico abbia annesso un laboratorio odontotecnico o altra struttura non sanitaria che prefigura la «complessità di struttura» di cui all’ Art. 193 T.U.L.P.S. ;
  • in cui siano esercitate prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

    Tale autorizzazione è altresì richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi (ex D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.).

    Relativamente all’ambulatorio odontoiatrico con laboratorio odontotecnico va tuttavia tenuto presente che:

    • non corre l’obbligo dell’autorizzazione allo studio professionale che si avvale di laboratorio odontotecnico attiguo o altra attività non sanitaria, con propria individualità, configurazione e titolare, qualora le due attività (sanitaria e artigianale o commerciale) siano ospitate in distinte e non direttamente comunicanti unità edilizie (ingressi separati e autonomi, distinti servizi, senza comunicazioni interne);
    • nei casi di ambulatorio medico o odontoiatrico, nel cui ambito logistico sia compreso un laboratorio odontotecnico o altra attività non sanitaria, che prefigura «complessità della struttura», l’autorizzazione del Sindaco è rilasciata ad un unico soggetto (medico od odontoiatra, altra persona fisica, persona giuridica);
    • il T.A.R. Emilia Romagna, con sentenza n. 290/94, decidendo su un ricorso presentato da un medico avverso l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto la sospensione dell’attività di uno studio odontoiatrico con laboratorio odontotecnico, in quanto privo di autorizzazione sanitaria, ha affermato il principio secondo cui uno studio odontoiatrico è soggetto all’autorizzazione sanitaria di cui alle vigenti leggi statali e regionali, allorché risulti «complessivamente organizzato»; inoltre la presenza nel presidio sanitario di un laboratorio odontotecnico determina quella «complessità strutturale» da cui discende l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria prevista dall’ Art. 193 T.U.L.P.S. .

      Non sono soggetti alla cosiddetta Autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco: il gabinetto medico o studio professionale del singolo medico/odontoiatra e lo studio professionale di più medici od odontoiatri ciascuno dei quali opera con una propria autonoma organizzazione che:

    • non prefigurano un contesto organizzativo unitario dell’intera struttura tale da determinare verso l’esterno autonoma rilevanza;
    • non si avvalgono di una complessità di persone e attrezzature tale da determinare una attività complessiva prevalente rispetto a quella del singolo operatore;
    • non siano attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

      Nel caso dello studio o gabinetto medico, ovviamente, valgono gli obblighi previsti per l’esercizio professionale:

    • iscrizione all’albo;
    • registrazione dell’abilitazione all’esercizio professionale presso il Comune in cui si esercita ( Art. 100 T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 );
    • requisiti strutturali edilizi e impiantistici per l’igiene e la sicurezza.

      Nel caso di studio professionale non soggetto all’autorizzazione, valgono i requisiti fissati dal Regolamento edilizio comunale. A questi si aggiungono i requisiti generali previsti dalle norme regolamentari edilizie (termici e igrometrici, di purezza dell’aria, di illuminazione naturale, acustici), da quelle in materia impiantistica (aerazione meccanica, riscaldamento, distribuzione di acqua potabile e di acqua calda) e dalle norme in materia di igiene del lavoro e di sicurezza.

      Direttore sanitario

      La L. 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1, comma 536) ha previsto che tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa.

      Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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